Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/08 art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.
Per comodità vengono suddivise in 3 macro-categorie:
Attrezzature per Sollevamento Persone
È il caso di piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.
Attrezzature a pressione
Per quest’ultima categoria si fa riferimento a generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.
Primo controllo e verifiche periodiche
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).
Come richiederla: All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail diviso per Regione di appartenenza.
Si passa poi alle varie verifiche periodiche.
VERIFICA PERIODICA: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Con la periodicità prevista dall’Al